PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 176 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 176. - (Liberazione condizionale). - Il condannato a pena detentiva che, durante il tempo di esecuzione della pena, abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere del tutto ingiustificato il protrarsi dell'esecuzione della pena detentiva, può essere ammesso alla liberazione condizionale se ha scontato almeno metà della pena inflitta.
      Il condannato all'ergastolo può essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia effettivamente scontato almeno vent'anni di pena.
      Se si tratta di recidivo, nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 99, il condannato a pena detentiva può essere ammesso alla liberazione condizionale dopo aver scontato almeno tre quarti della pena inflitta e il condannato all'ergastolo può essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia effettivamente scontato almeno ventisei anni di pena.
      Nei casi in cui al terzo comma, il condannato che dopo due anni di semilibertà e di lavoro esterno ha dato prova di condotta regolare, può essere ammesso alla liberazione condizionale per il restante periodo di pena.
      La concessione della liberazione condizionale è subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle».

Art. 2.

      1. L'articolo 177 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 177. - (Revoca della liberazione condizionale ed estinzione della pena). -

 

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Nei confronti del condannato ammesso alla liberazione condizionale resta sospesa l'esecuzione della misura di sicurezza detentiva cui il condannato stesso sia stato sottoposto con la sentenza di condanna e con un provvedimento successivo.
      La libertà condizionale è revocata se la persona liberata commette un delitto o più contravvenzioni della stessa indole ovvero trasgredisce agli obblighi inerenti alla libertà vigilata disposta a termini dell'articolo 230, primo comma, numero 2).
      Decorso tutto il tempo della pena inflitta, od un massimo di tre anni dalla data del provvedimento di libertà condizionale, senza che sia intervenuta alcuna causa di revoca, le pene principali ed accessorie rimangono estinte e sono revocate le misure di sicurezza personali, ordinate dal giudice con la sentenza di condanna o con provvedimento successivo.
      In caso di revoca il giudice stabilisce, valutata la condotta complessivamente tenuta dal condannato, che sia detratta dall'esecuzione della pena una quota del periodo trascorso in libertà non superiore alla metà.
      In caso di revoca per motivi non dipendenti dall'esito negativo del beneficio, il periodo trascorso in libertà vale come espiazione di pena».